STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE

“Alberi Maestri – associazione per la tutela degli alberi”
SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1)

1.E’ costituita l’ Associazione “Alberi Maestri – associazione per la tutela degli alberi”.

ART. 2)

1.L’Associazione ha sede legale in Bastia Umbra (PG), Via N. Lenin, 10B ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell’assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale deliberata dall’Assemblea dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente

Statuto.

ART. 3)

1.L’Associazione non ha fini di lucro.

2.E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

3.Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4)

1.L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini sociali, sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e sociali.

2.Alberi Maestri è una associazione di promozione sociale con finalità culturali, sportive, educative, ricreative e di volontariato.

3.Alberi Maestri promuove la salvaguardia dell’Ambiente e in modo particolare la cura e la tutela del patrimonio arboreo attraverso la diffusione della moderna arboricoltura e delle tecniche di tree climbing, ovvero di arrampicata su corde, effettuata in sicurezza.

4.Alberi Maestri promuove il Tree climbing come attività <nobr>sportiva-ludico-educativa</nobr>orientata al benessere <nobr>psico-fisico</nobr> della persona ed alla tutela degli alberi;

5.Alberi Maestri promuove la cura degli alberi tramite l’attività didattica e la formazione delle persone che li avvicinano.

6.Alberi Maestri dedica particolare cura ed attenzione alla formazione di persone svantaggiate, collaborando con imprese sociali ispirate dagli stessi ideali

Per perseguire i propri scopi Alberi Maestri si propone di:

diffondere la pratica sportiva del Tree climbing, anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private.

organizzare manifestazioni, corsi di formazione professionale, corsi per operatori sportivi, culturali, turistici e di perfezionamento tecnico, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale;

organizzare le attività del tempo libero ed il turismo sociale e giovanile anche in collaborazione con altre organizzazioni, al fine di promuovere la conoscenza del patrimonio arboreo nazionale.

informare ed interessare l’opinione pubblica ai problemi del patrimonio arboreo quale bene imprescindibile per la sopravvivenza del pianeta;

promuovere una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare i beni ambientali e culturali;

promuovere ed organizzare corsi nelle scuole di ogni ordine e grado per educare i ragazzi ad un rapporto di conoscenza e rispetto degli alberi;

promuovere ed organizzare corsi di Tree climbing professionale, anche in ottemperanza alle vigenti norme in materia di sicurezza per i lavori su corda.

acquisire e gestire strutture, aree e impianti per le attività turistiche e alberghiere, nonché per le attività culturali e per la pratica sportiva, sale per convegni in proprietà o in affidamento da enti pubblici o privati;

svolgere attività connesse a quelle istituzionali, strumentali per il raggiungimento dei propri fini;

Stipulare convenzioni e/o contratti con società, Enti, e altre entità sociali ed economiche al fine di migliorare le opportunità di sviluppo sia degli associati che dell’Associazione stessa:

Esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti, da disposizioni delle competenti autorità, oppure da deliberazione dei propri organi:

ART. 5)

1.L’Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali di solidarietà sociale, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse in quanto dirette alle medesime finalità.

2.L’Associazione inoltre porrà eventualmente in essere soltanto le attività accessorie, che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale di solidarietà sociale.

SOCI

ART. 6)

1.Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, le società, associazioni ed enti che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a.condividere gli scopi e la finalità dell’Associazione;

b.accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

2.La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

3.Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

4.L’associazione è composta dalle seguenti categorie di soci ed il loro numero è illimitato:

-Soci fondatori, sono coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell’associazione e si riconoscono nelle finalità dell’associazione;

-soci ordinari, sono i soci ammessi dal Consiglio Direttivo ed in regola con il tesseramento annuale;

-soci onorari, sono quelle persone nominate dal Consiglio Direttivo, che

hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’associazione stessa.

ART. 7)

1.Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo.

2.Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3.I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell’Associazione.

4.Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

ART. 8)

1.Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a.indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;

b.dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

2.E’ compito del Consiglio Direttivo dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

3.In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all’Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

4.La domanda di ammissione di un socio minorenne deve essere presentata da uno dei

genitori.

ART. 9)

1.I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all’osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

2.L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10)

1.Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

a.quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b.quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. Il mancato versamento della quota annuale stabilità dal Consiglio Direttivo entro il 31 Gennaio di ogni anno comporta automaticamente la perdita dello status di socio. Entro il mese di febbraio il Consiglio direttivo provvederà ad aggiornare il libro dei soci inserendo i nuovi tesserati e cancellando coloro che non hanno rinnovato l’adesione.

c.quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome.

2.Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 11)

1.Gli organi dell’Associazione sono:

a.L’Assemblea dei Soci;

b.Il Consiglio Direttivo;

c.Il Presidente;

d.Il Collegio dei Revisori (o revisore contabile unico) solo se istituito dall’assemblea o obbligatorio per legge.

2.Le cariche degli amministratori sono svolte a titolo gratuito.

ART. 12)

1.L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo dell’Associazione.

2.All’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

3.All’assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

a.discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

b.eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell’associazione;

c.approvare le linee generali del programma di attività dell’associazione;

d.deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

4.All’assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

a.deliberare sullo scioglimento dell’associazione;

b.deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

5.La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna diretta al socio, lettera, <nobr>e-mail,</nobr> fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell’avvenuta comunicazione, contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora

ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13)

1.L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

2.L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo

ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

3. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

4. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15)

1.Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all’art. 21 C.C..

2.L’assemblea ordinaria sarà regolarmente costituite con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

3.L’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i ¾ (trequarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno ½ (un mezzo) degli associati. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati.

4.Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli associati presenti. Ogni socio può rappresentare, con delega scritta, solo un altro socio.

ART. 16)

1.Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

2.Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

ART. 17)

1.Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 (tre) ad massimo di 5 (cinque) membri eletti dall’Assemblea fra i soci, e resta in carica per quattro esercizi.

2.I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

3.Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente,

il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.

4.Il primo Consiglio Direttivo e le relative cariche di cui al comma precedente viene nominato nell’atto costitutivo.

ART. 18)

1.Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

ART. 19)

1.Il Consiglio Direttivo :

a.redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci. Cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

b.redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

c.stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;

d.nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

e.delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;

f.determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

g.svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20)

1.La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

2.Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART. 21)

1.Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale.

2.Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione.

3.In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni

spettano al Vicepresidente.

4.Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

5.Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 22)

1.Il Segretario cura l’attività amministrativa dell’associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell’associazione.

2.Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e provvede alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 23)

1.Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall’assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche tra persone non socie.

2.Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

3.Il Collegio dei Sindaci Revisori: – controlla l’amministrazione dell’Associazione ; – vigila sull’osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno; – accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.

4.Il Collegio dei Sindaci Revisori può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

5.I Sindaci Revisori durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili.

6.Le funzioni del Collegio Sindacale possono essere svolte anche da un unico revisore contabile.

PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 24)

1.Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

a.dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;

b.eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;

c.eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

2.Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a.Quote e contributi degli associati;

b.Quote e contributi di associati o terzi per la partecipazione e organizzazione

di attività sportiva o per la partecipazione all’attività didattica e di formazione svolta dall’associazione;

c.dai contributi, erogazioni e lasciti diversi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

d.contributi dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;

e.rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo;

f.contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;

g.proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore;

h.proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

i.entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Art. 25)

1.Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio.

2.Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili, né rivalutabili, nè trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 26)

1.L’Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all’Associazione, oltre alla tenuta di altri libri eventualmente previsti dalla normativa civilistica e fiscale.

2.I libri dell’Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

ART. 27)

1.Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea e da questa approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

2.Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle

attività commerciali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART. 28)

1.Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 29)

1. Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole dei ¾ (tre quarti) dei soci.

ART. 30)

1.In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

2.Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità o ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore sentito, se

obbligatorio per legge, l’organismo di controllo di cui alla all’art. 3, comma 190, della L. 23/12/96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 31)

1.Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il Presidente

Il Segretario

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